IMPORTANTE: Istruzioni per il servizio SFERA – Istanza on-line Patrocinio a spese dello Stato

Si informa che nell’Area Riservata SFERA di questo Ordine è stato aggiunto un nuovo servizio attraverso cui gli Avvocati possono, sin da ora, depositare le istanze di Patrocinio a spese dello Stato in modalità telematica.

Il servizio diventerà l’unico canale per l’invio delle istanze a partire dall’11 settembre p.v.

Per accedere al servizio collegarsi al link diretto www.albosfera.it,  premere il pulsante “AREA RISERVATA” e seguire le indicazioni:

– se si dispone già delle credenziali di accesso (nome utente/password), inserirle negli appositi spazi

– se invece non si dispone ancora delle credenziali:

– all’apertura della pagina di login, cliccare su  “Hai smarrito o vuoi generare la password?” e indicare il codice fiscale e la casella email ordinaria comunicata all’Ordine.

– il sistema invierà un messaggio all’indirizzo email sopra indicato: consultare la propria posta elettronica e una volta ricevuto il messaggio (arriva entro 5 minuti, fare attenzione che non finisca nello SPAM), cliccare sul link di attivazione ivi contenuto;

ATTENZIONE: se il collegamento non dovesse essere attivo, eseguire ‘Copia’ ed ‘Incolla’ del link nella barra degli indirizzi (non nella barra dei motori di ricerca, es. Google) del browser internet.

– sarà riaperta la pagina di login: inserire il codice fiscale e la password ricevuta e confermare;

– infine modificare la password con un codice di fantasia di almeno 8 caratteri.

Qualora l’operazione non dovesse andare a buon fine, consigliamo di chiudere tutte le finestre del browser internet, attendere 5 minuti e ripetere dall’inizio

DEPOSITO ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per procedere al deposito eseguire le seguenti operazioni:

1) accedere all’Area Riservata AlboSFERA come sopra descritto

2) cliccare sul pulsante Patrocinio a spese dello Stato, premere il pulsante NUOVA ISTANZA e compilare il modulo (allegando i file allegati richiesti)

3) stampare il PDF finale dell’istanza, farlo firmare al richiedente, quindi scansionarlo e firmarlo digitalmente

4) caricare il file firmato digitalmente dall’Avvocato nella sezione Patrocinio a spese dello Stato > Istanze online (Azioni/Aggiungi file firmato).

Patrocinio a spese dello stato

Con decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato sulla G. U. n. 130 del 06 giugno 2023, l’importo di cui all’art. 76 del D.P.R. 115/2002 – che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è stato aggiornato ad euro 12.838,01.

Si rammenta che l’art. 76 del D.P.R. 115/2002 dispone che possa essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, come risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo di €. 12.838,01 sopra indicato.
A tal fine si precisa che:
· al raggiungimento della somma di € 12.838,01 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia; il cumulo del reddito non opera, e pertanto si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, quando sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi (ad es. separazione personale)
· conformemente al principio di recente condiviso dal Tribunale di Vercelli, con riferimento al “reddito risultante dall’ultima dichiarazione” si intenderà il reddito risultante dall’ultimo anno di imposta maturato anche se non ancora depositata la relativa dichiarazione perché non ancora scaduto il periodo per il deposito della stessa (e non il reddito di cui all’ultima dichiarazione effettivamente depositata).
Secondo quanto previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002, la situazione reddituale dovrà essere attestata mediante “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76” (fermo restando ovviamente ogni esame e/o controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla veridicità della situazione reddituale dichiarata).
Si precisa altresì che anche con riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare verrà accettata l’autocertificazione redatta dal richiedente.

Istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Qualora i Consiglieri delegati, in sede di verifica delle istanze, riscontrassero la necessità di richiedere integrazioni e/o rettifiche, la Segreteria dell’Ordine provvederà ad inviare un PEC all’Avvocato dell’istante con indicazione delle integrazioni necessarie e/o di eventuali documenti mancanti.

Nel corso di ciascuna riunione del Consiglio verranno esaminate le domande presentate sino a cinque giorni prima della seduta; le domande presentate oltre tale termine verranno esaminate nella seduta successiva.

Domanda di iscrizione alle liste degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato
Per essere inseriti negli elenchi degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare istanza al Consiglio dell’Ordine, utilizzando la modulistica disponibile in allegato, in base alla materia prescelta: civile e amministrativa, penale.

Lo Sportello del Patrocinio a spese dello Stato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

Elenco degli avvocati disponibili

Autocertificazione resid/stato famiglia

Autocertificazione redditi nucleo famigliare

Autocertificazione redditi conviventi

Autocertificazione estratto di nascita

Patrocinio a spese dello Stato

Istanza di ammissione in materia penale