Formazione e aggiornamento: sono queste le due fondamentali attività che l’avvocato, in libertà, dovrà eseguire per adempiere all’obbligo deontologico e legislativo della formazione continua.
La formazione continua è, ora, obbligo di legge sancito nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012)
Le nuove modalità formative contemplate nella nel Regolamento attuativo n. 6/2014 adottato dal CNF, sono intese a promuovere l’adempimento di tale dovere da parte degli avvocati nella maniera più consona alle specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini.
Il concetto di formazione continua viene declinato in tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale. Le attività possono essere di “aggiornamento”, finalizzato all’adeguamento della formazione iniziale, e di “formazione” ovvero volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione.
Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale; l’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie; è consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo nella misura massima di n. 5 CF per anno; la compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
I crediti formativi verranno attribuiti secondo i criteri stabiliti nei relativi Regolamenti, così come l’accreditamento richiesto da soggetti pubblici o privati.
La Commissione locale potrà riconoscere come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all’estero, a seguito di domanda dell’interessato, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce infrazione disciplinare.